Contesto e base normativa
Nel quadro dell'evoluzione del Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183 (cd. eIDAS 2.0), e in coerenza con le Linee Guida AgID contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati, sono stati introdotti requisiti più stringenti in materia di identificazione del richiedente, preliminare all'emissione del certificato qualificato.
In particolare, l'utilizzo dell'identità digitale SPID di Livello 2 come strumento di identificazione ai fini del rilascio della FEQ ha richiesto un adeguamento volto a rafforzare il livello di garanzia del processo di riconoscimento. Tali disposizioni hanno acquisito efficacia a decorrere dal 22 maggio 2026.
L'autenticazione SPID deve essere obbligatoriamente integrata con una procedura di video-identificazione automatica (senza operatore), eseguita in modo
contestuale.
Per approfondimenti consulta il Certification practice statement >